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Pillole di normativa
Pillole di normativa
30
mar
2026
TOL e revisione prezzi
Il D.M. 30/03/2026, n. 743, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dà attuazione all’art. 60, comma 4, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 31/12/2024, n. 209, disponendo l’adozione dei singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) di cui alla tabella A dell’Allegato II.2-bis al Codice. Gli indici costituiscono il riferimento necessario per la determinazione degli indici sintetici revisionali relativi ai contratti di lavori. Il decreto precisa inoltre il proprio ambito temporale di applicazione e detta una disciplina transitoria per le procedure già avviate e per i contratti in corso.
30
dic
2025
D.L. Aiuti
La Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha reso strutturale l'aggiornamento dei prezzi per il caro materiali negli appalti pubblici.
31
mar
2023
Collegio tecnico consultivo (CCT) nel D.Lgs. 36/2023
L’istituto del C.C.T., previsto nel
D.Lgs. 36/2023 all’art. 215 c. 1 era stato inserito per la prima volta nel
Codice dei Contratti Pubblici (art. 207 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e
aveva rappresentato novità assoluta nel panorama della normazione di settore.
Si tratta di un istituto facente parte degli strumenti precontenziosi in fase
di esecuzione del contratto; scopo del C.C.T. è quello di prevenire le
controversie che potrebbero sorgere in sede di esecuzione del contratto. L'istituzione del C.C.T. è obbligatoria per appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria; esso deve esser costituito prima dell’avvio dell’esecuzione e comunque non oltre 10 giorni da tale data (D.Lgs. 36/2023, all. V.2 art. 2 c. 1); le determinazioni del C.C.T. hanno la natura del lodo contrattuale
previsto dall’art. 808-ter c.p.c., salva diversa e motivata volontà
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti. Anche in assenza di valore di
lodo, tuttavia, l’inosservanza delle determinazioni del C.C.T. è valutata ai fini
della responsabilità del R.U.P.. Nella prassi il termine di 15 o 20 gg. previsto
per l’emissione della determina decorre all’esito dell’esaurimento della
attività istruttoria e della completa attuazione del contraddittorio; è
opportuno tuttavia regolamentare tali aspetti nel verbale di insediamento del
C.C.T. alla presenza delle Parti. Il C.C.T. è sciolto al termine dell’esecuzione del
contratto o in data anteriore su accordo delle parti (D.Lgs. 36/2023, art. 215
c.8). A differenza di quanto precedentemente disciplinato dalle Linee Guida del C.C.T. in applicazione del D.L. Semplificazioni, va osservato che il D.Lgs. 36/2023 non chiarisce se il ricorso al collegio consultivo tecnico costituisca un sistema alternativo all’accordo bonario e come i due istituti si rapportino tra loro.
31
mar
2023
Riserve nel D.Lgs. 36/2023
A differenza delle previsioni normative del D.M. 49/2018,
che rimandava al C.S.A. la disciplina delle riserve, il D.Lgs. 36/2023 disciplina
autonomamente le riserve nell’allegato II.14 art. 7; le riserve sono finalizzate
ad assicurare alla S.A. il controllo della spesa pubblica e, per quanto
riguarda la loro iscrizione, non differiscono sostanzialmente dalla normativa precedente al D.Lgs. 50/2016.
31
mar
2023
Premio di accelerazione nel D.Lgs. 36/2023
La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.
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