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02 ott 2017

Il computo metrico

Il correttivo, D. Lgs. 56/2017, ha integrato l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 con il comma 14 bis il quale introduce una assoluta novità: il computo metrico estimativo, richiamato nel bando di gara o nell’invito, fa parte integrante del contratto.

Si prospettano diverse interpretazioni, soprattutto nell'appalto a forfait, in quanto in caso di difformità fra le quantità espresse nel C.M.E e quelle rilevabili dal progetto (su queste ultime si è finora formata la offerta dell'esecutore), non viene definito un criterio di prevalenza dei due documenti aventi la medesima valenza contrattuale.

01 set 2017

Accordo bonario

L’art. 205 del D. Lgs. 50/2016 prevede che, qualora le riserve iscritte dall’appaltatore comportino una variazione dell’importo dell’opera fra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale, può essere avviato l’accordo bonario; esso può essere reiterato quando le riserve ulteriori e diverse raggiungano nuovamente l’importo del 5% dell’importo contrattuale, nell’ambito complessivo del 15%; in ogni caso prima dell’approvazione del certificato di collaudo (o del Certificato di regolare esecuzione) il R.U.P. attiva l’accordo bonario qualsiasi sia l’importo delle riserve. Al raggiungimento della soglia del 5% il D.L. ne dà immediata comunicazione al R.U.P., trasmettendo una relazione riservata; il R.U.P. valuta la ammissibilità e la non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del limite di valore; il R.U.P. entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del D.L., acquisita la relazione riservata del D.L. e ove costituito dell’organo di Collaudo, può chiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di 5 esperti; il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono l’incaricato della formulazione della proposta di accordo; in caso di mancata intesa l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale; la proposta di accordo è formulata dall’esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il R.U.P. non richieda la nomina dell’esperto la proposta è formulata dal R.U.P. stesso entro 90 giorni dalla comunicazione da parte del D.L.. L’esperto o il R.U.P. verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che ha formulato le riserve e, effettuate eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri; una volta verificata la disponibilità di idonee risorse economiche essi formulano una proposta di accordo bonario che viene trasmessa alla S.A. e all’appaltatore; se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni l’accordo è concluso. L’accordo ha natura di transazione. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve o di inutile decorso dei 45 giorni possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Il correttivo, D. Lgs. 56/2017, ha integrato l’art. 205 del D. Lgs. 50/2016 con il comma 6 bis che prevede la decadenza delle riserve dell’impresa nel caso in cui, rifiutata la proposta di accordo bonario, ovvero decorso il termine di 45 giorni per l’accettazione della stessa, non venga instaurato un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 giorni.

Le novità introdotte sono di particolare rilevanza: è infatti previsto che in sede di accordo bonario le riserve vengano verificate in contraddittorio con l'esecutore, formalizzando pertanto una procedura che in passato era sostituita dalla c.d. memoria a sostegno delle riserve dell'impresa.

Viene inoltre ripristinato, anche se con diversi presupposti, il combinato disposto dagli artt. 32 e 33 D.M. 145/2000, che prevede una serie di decadenze dell'impresa legate all'esame delle riserve.

02 ott 2017
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Il computo metrico

Le novità introdotte dal correttivo D.Lgs. 56/2017.

01 set 2017
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Accordo bonario

Le novità introdotte dal D.Lgs. 50/2016 e dal correttivo D.Lgs. 56/2017.