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Integrazioni progettuali e riserva di tipo continuativo
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Integrazioni progettuali e riserva di tipo continuativo

L'appalto è stato caratterizzato da una serie di integrazioni progettuali che hanno portato alla redazione di cinque perizie di variante, l'ultima delle quali oltre il quinto d'obbligo. L'impresa ha iscritto negli atti contabili una riserva di tipo continuativo , chiedendo il ristoro dei maggiori oneri dovuti al mancato ammortamento delle spese fisse di sede e di cantiere in assenza della produzione prevista; la Stazione Appaltante, di contro, ha applicato le penali per il superamento del termine di ultimazione. Tuttavia le proroghe via via concesse sono state fatte decorrere dal precedente termine di ultimazione, ancorchè le perizie siano state approvate dopo detto termine. In buona sostanza si è verificata la situazione per cui l'ultima perizia ha concesso all'impresa il termine di 100 giorni, ma detto termine è stato fatto decorrere da una data precedente di alcuni mesi. Considerata l'importanza della riserva iscritta e della penale applicata la questione è stata demandata al Giudice ordinario. La sentenza ha stabilito che, poichè l'impresa può dare avvio ai lavori di variante solo ad avvenuta approvazione della stessa, il termine per la sua esecuzione non può che decorrere dalla data di approvazione, essendo pertanto il prolungamento del cantiere e gli oneri consequenziali imputabili ai tempi necessari per l'approvazione della variante in questione. In altri termini, solo se l'approvazione della variante avviene prima della scadenza del contratto la proroga va concessa a decorrere dalla scadenza contrattuale, mentre se l'approvazione avviene dopo i termini la proroga non può che decorrere dalla data di approvazione della variante. Nel caso di specie, pertanto, il Giudice non ha ritenuto applicabili le penali e ha riconosciuto il danno all'impresa. Altresì il Giudice ha determinato che la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo oltre il sesto quinto non preclude all'impresa di richiedere il danno oggetto della riserva di ridotta produttività, perchè il fatto che l'impresa accetti di eseguire lavorazioni oltre il limite del quinto d'obbligo non comporta che la stessa non sia posta in condizioni di operare nei tempi e nei modi previsti, nè l'accettazione delle proroghe senza riserve è interpretabile come abbandono della riserva di ridotta produttività. Detta sentenza è stata confermata in appello.

02 ott 2017
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01 set 2017
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